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Edilizia, sconti contributivi confermati all’11,50 per cento

Confermata anche per il 2016 nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia prevista dall’articolo 29 del Dl 244/1995. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 3358/16 di ieri.

L’Istituto ha ricordato che entro il 31 luglio di ogni anno il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali deve confermare o rideterminare la misura dello sgravio, mediante decreto assunto di concerto con il Mef e che a quel punto - decorsi 30 giorni e sino all’adozione del decreto - si applica la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, dal 1° settembre potranno le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari, come detto, all’11,50 pr cento.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Sono invece escluse dalla riduzione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Le istanze per l’agevolazione - ha precisato ancora l’Istituto - vanno inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet Inps.